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Nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche


A chi è rivolto

Ai cittadini

Descrizione

L’articolo 5 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardante le modalità con le quali effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche :
- trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero
- trasferimento di residenza all’estero
- costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza
- mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza
- cambiamento di abitazione

Come fare

La novità consiste nella possibilità di effettuare tali dichiarazioni attraverso la compilazione di modulistica predisposta e di inoltrarla al comune con le seguenti modalità:
- personalmente allo sportello anagrafe
- a mezzo raccomandata
- via telematica (anche via mail, PEC)

Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • la documentazione indicata dall'Ufficio Anagrafe, a seconda del caso.

Cosa si ottiene

Cambio della residenza

Tempi e scadenze

45 giorni massimo

Quanto costa

Gratis

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

L’ufficiale di anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.
A seguito della registrazione anagrafica , il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione stessa e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata.
Nel caso in cui gli accertamenti diano esito negativo o sia stata verificata l’assenza dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione, verrà comunicato all’interessato la mancanza dei requisiti dichiarati con la possibilità entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 10 bis della Legge n. 241/1990) di presentare proprie osservazioni in proposito.


Il richiedente dovrà recarsi presso l’ufficio Anagrafe od inviare a mezzo PEC/mail l’apposita richiesta munita della necessaria documentazione

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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