Libri di testo, fornitura gratuita o semigratuita per scuole secondarie di primo e secondo grado e scuole di formazione professionale accreditate

Dettagli della notizia

Ogni anno la Regione del Veneto assegna alle famiglie un contributo economico con un determinato reddito con figli iscritti in scuole secondarie di primo e secondo grado o scuole di formazione professionale accreditate.

Data:

11 Settembre 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Si rende noto che la Regione Veneto ha attivato il Bando Buono Libri per l’anno scolastico 2025/2026. In allegato è disponibile la locandina con tutte le informazioni relative ai destinatari del beneficio, ai requisiti richiesti e alle modalità di presentazione delle domande.

Le domande devono essere compilate ed inviate esclusivamente online tramite il sito https://libritesto.regione.veneto.it/ dal 17 settembre 2025 al 17 ottobre 2025 entro le ore 14:00 (termine perentorio).

Al termine della procedura, la domanda generata con il relativo codice identificativo deve essere trasmessa, anche se non espressamente richiesto dalla Regione Veneto, al Comune di Caltrano entro e non oltre le ore 14:00 del 17 ottobre 2025, corredata dalla seguente documentazione:

- copia della domanda con il codice identificativo rilasciato dalla procedura web;
- documento di identità/riconoscimento in corso di validità;
- titolo di soggiorno valido se cittadino non comunitario;
- scontrini fiscali o fatture;
- elenco dei libri indicati dall’istituzione scolastica;
- attestazione ISEE 2025 in corso di validità (ISEE ordinario).

La documentazione può essere trasmessa a mano presso l'Ufficio Segreteria, via e-mail all'indirizzo affarigenerali@comune.caltrano.vi.it oppure tramite PEC all'indirizzo comune.caltrano.vi@pecveneto.it.

Il mancato invio della documentazione al Comune di residenza dello studente comporta la non validazione della domanda. Sui dati dichiarati verranno effettuati controlli a campione e, nei casi dubbi, controlli mirati come previsto dal DPR 445/2000. Qualora emerga che le dichiarazioni non sono veritiere, oltre alla perdita del contributo l’interessato potrà essere perseguito penalmente ai sensi degli artt. 640-bis e 479 del Codice Penale.

Ultimo aggiornamento: 11/09/2025, 12:57

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