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STATUTO COMUNALE

CAPO VI

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 70 - Il processo di programmazione
  1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
  2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
  3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.
Art. 71 - Controllo interno
  1. Il comune adotta un sistema di controllo interno, al fine di:
    1. garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
    2. verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione medesima al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
    3. valutare le prestazioni del personale cui siano affidate la responsabilità degli uffici e dei servizi;
    4. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
  2. Il sistema di controllo interno si può avvalere degli strumenti e dei principi previsti dal D.Lgs n. 286/99 secondo le modalità, i soggetti e le procedure indicate nel regolamento degli uffici e dei servizi.
Art. 72 - Revisore dei Conti
  1. Il consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti, in conformità a quanto disposto dalla legge.
  2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
  3. Il revisore, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:
    1. collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
    2. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune;
    3. attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  4. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del comune, ne riferisce immediatamente al consiglio.
  5. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
  6. Al revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonchè alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 73 - Usi civici
  1. Nel territorio comunale insistono beni immobili soggetti ad uso civico. I beni anzidetti si localizzano prevalentemente in area montana e sono costituiti da boschi, pascoli, prati e stabili di pertinenza ai pascoli, sui quali gravano gli usi civici stabiliti dalla legge.
  2. Il comune si impegna al mantenimento, valorizzazione e tutela dei beni soggetti ad uso civico e ne regolamento l'utilizzo, per quanto non previsto dalla legge, con appositi regolamenti comunali.