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STATUTO COMUNALE
CAPO VI
FINANZE E CONTABILITA'
Art. 70 - Il processo di programmazione
- Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità,
impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il comune
adotta la programmazione come metodo di intervento.
- Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono
definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
- Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure
di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione
comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli
organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.
Art. 71 - Controllo interno
- Il comune adotta un sistema di controllo interno, al fine di:
- garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa;
- verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione medesima al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi
interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- valutare le prestazioni del personale cui siano affidate la responsabilità
degli uffici e dei servizi;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti.
- Il sistema di controllo interno si può avvalere degli strumenti
e dei principi previsti dal D.Lgs n. 286/99 secondo le modalità,
i soggetti e le procedure indicate nel regolamento degli uffici e dei
servizi.
Art. 72 - Revisore dei Conti
- Il consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore
dei conti, in conformità a quanto disposto dalla legge.
- Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per
una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico
ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
- Il revisore, in conformità di quanto stabilito dal regolamento
di contabilità:
- collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione del comune;
- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione
consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il revisore esprime
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività
ed economicità della gestione.
- Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del
mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove
riscontri gravi irregolarità nella gestione del comune, ne riferisce
immediatamente al consiglio.
- I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi
del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle
norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
- Al revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni
relative al controllo di gestione, nonchè alla partecipazione al
nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 73 - Usi civici
- Nel territorio comunale insistono beni immobili soggetti ad uso civico.
I beni anzidetti si localizzano prevalentemente in area montana e sono
costituiti da boschi, pascoli, prati e stabili di pertinenza ai pascoli,
sui quali gravano gli usi civici stabiliti dalla legge.
- Il comune si impegna al mantenimento, valorizzazione e tutela dei
beni soggetti ad uso civico e ne regolamento l'utilizzo, per quanto non
previsto dalla legge, con appositi regolamenti comunali.