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STATUTO COMUNALE

CAPO V

SERVIZI PUBBLICI

Art. 63 - Forme di gestione
  1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.
  2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
  3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali o di società per azioni.
  4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o unione di comuni.
  5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque. assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 64 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende, enti ed istituzioni
  1. I rappresentanti del comune presso aziende, enti ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
  2. Possono essere nominati presso i suddetti enti anche consiglieri comunali o assessori.
  3. Non possono essere nominati i revisori del conto, i dipendenti del comune e delle sue aziende ed istituzioni.
  4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
  5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.
Art. 65 - Azienda speciale
  1. Il consiglio comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, approva gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
  2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
Art. 66 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici
  1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
  2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
  3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità di azione rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
  4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il comune.
  5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione conformandosi agli indirizzi generali approvati dal consiglio comunale.
  6. L'amministrazione e la gestione dell'istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito regoIamento comunale.
  7. Il consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.
Art. 67 - Partecipazione a società di capitali
  1. Il comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.
  2. Qualora la partecipazione del comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.
Art. 68 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative
  1. Il rappresentante del comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali e' il sindaco o persona da questi delegata.
  2. Il sindaco riferisce annualmente al consiglio sull'andamento delle società di capitali.
Art. 69 - Rapporti con la Comunità Montana
  1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri comuni facenti parte della comunità montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.
  2. L'affidamento avviene con deliberazione del consiglio comunale che determina, in accordo con gli organi competenti della comunità montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
  3. Il comune può usufruire delle prestazioni tecniche anche nel campo della informatizzazione, rese dai competenti uffici della comunità montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.