Sei in: Home page >
Statuto
> STATUTO COMUNALE - CAPO V
STATUTO COMUNALE
CAPO V
SERVIZI PUBBLICI
Art. 63 - Forme di gestione
- L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità,
obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico
e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi
pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa
del comune, ai sensi di legge.
- La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere
effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione
previste dalla legge e dal presente Statuto.
- Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione
deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende
speciali o di società per azioni.
- Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione
in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto
o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata
mediante convenzione o unione di comuni.
- Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque. assicurate
idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 64 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende,
enti ed istituzioni
- I rappresentanti del comune presso aziende, enti ed istituzioni
sono nominati, designati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal consiglio comunale.
- Possono essere nominati presso i suddetti enti anche consiglieri
comunali o assessori.
- Non possono essere nominati i revisori del conto, i dipendenti del
comune e delle sue aziende ed istituzioni.
- Con le modalità di cui ai commi precedenti il sindaco procede
alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla
vacanza.
- Il provvedimento di revoca deve essere motivato.
Art. 65 - Azienda speciale
- Il consiglio comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie,
approva gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi
produttivi e di sviluppo economico e civile.
- L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati
dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi
ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
Art. 66 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici
- Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità
giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
- Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il
presidente ed il direttore.
- Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può
revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza
o per difformità di azione rispetto agli indirizzi ed alle finalità
dell'amministrazione.
- Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni
in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite
per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento
normativo riguardante il comune.
- Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione
conformandosi agli indirizzi generali approvati dal consiglio comunale.
- L'amministrazione e la gestione dell'istituzione, la vigilanza
ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito regoIamento
comunale.
- Il consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione
le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità
e gli indirizzi.
Art. 67 - Partecipazione a società di capitali
- Il comune può partecipare a società per azioni e promuoverne
la fondazione.
- Qualora la partecipazione del comune a società per azioni
sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere
che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale
siano nominati dal comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.
Art. 68 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali
e strutture associative
- Il rappresentante del comune nell'assemblea delle società
di capitali e dei consorzi fra enti locali e' il sindaco o persona da
questi delegata.
- Il sindaco riferisce annualmente al consiglio sull'andamento delle
società di capitali.
Art. 69 - Rapporti con la Comunità Montana
- Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla
dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato
con altri comuni facenti parte della comunità montana, la gestione
del servizio può essere affidata alla medesima.
- L'affidamento avviene con deliberazione del consiglio comunale che
determina, in accordo con gli organi competenti della comunità
montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
- Il comune può usufruire delle prestazioni tecniche anche nel
campo della informatizzazione, rese dai competenti uffici della comunità
montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel
comma precedente.