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STATUTO COMUNALE

CAPO IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 54 - Principi organizzativi.
  1. L'organizzazione degli uffici del comune si conforma ai criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, produttività, efficacia ed efficienza nei servizi.
  2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione degli uffici del comune, al cui vertice è posto il segretario comunale, ovvero il direttore generale.
Art. 55 - Uffici
  1. Gli uffici sono organizzati in base all'affinità delle funzioni e degli interventi secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
  2. I criteri di organizzazione degli uffici sono i seguenti:
    1. organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
    2. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale;
    3. articolazione per funzioni omogenee, finali e strumentali;
    4. autonomia, trasparenza, efficienza, funzionalità ed economicità di gestione;
    5. collaborazione di tutto il personale per il conseguimento degli obiettivi.
  3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e la loro economicità.
  4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 56 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
  1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
  2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta il compito di attuare gli obiettivi e gli indirizzi assegnati secondo principi di professionalità e responsabilità.
  3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o intersettoriali.
Art. 57 - Diritti e doveri dei dipendenti
  1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì responsabile verso il direttore, il responsabile dei servizi degli atti compiuti e dei risultati conseguiti, nell'esercizio delle proprie funzioni.
  3. Il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
Art. 58 - Il direttore generale
  1. Il sindaco può procedere alla nomina di un direttore generale previa stipulazione di una convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungono 15.000 abitanti.
  2. In mancanza della stipulazione della convenzione di cui al comma uno, il sindaco può conferire le funzioni medesime al segretario comunale.
  3. Competono al direttore generale:
    1. l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco;
    2. la sovraintendenza della gestione amministrativa;
    3. la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
    4. la collaborazione con la giunta comunale alla stesura del piano esecutivo di gestione;
    5. le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
  4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
Art. 59 - Il segretario comunale
  1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, rilasciando pareri secondo la disciplina dettata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
  2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo il caso in cui il sindaco abbia esercitato la facoltà di conferire le funzioni di direttore generale. Egli, inoltre:
    1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
    2. può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
    3. presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
    4. svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o conferitegli dal sindaco.
Art. 60 - Il Vicesegretario
  1. La dotazione organica del personale può prevedere il posto di vicesegretario comunale.
  2. Il vicesegretario svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
  3. L'assunzione del vicesegretario è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla carriera di segretario comunale.
Art 61 - Responsabili dei servizi
  1. I responsabili dei servizi sono individuati, secondo quanto dispone il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nei soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.
  2. Essi vengono nominati dal sindaco con provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.
  3. Ai responsabili dei servizi è attribuita l'attività gestionale dell'ente, in attuazione degli indirizzi degli organi di governo con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite; rispondono altresì della validità delle prestazioni rese e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
  4. Spettano ai responsabili le funzioni previste dall'articolo 107 del dlgs. N. 267/2000, specificate in dettaglio dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché quelle ad essi attribuite dal sindaco con provvedimento motivato.
Art. 62 - Incarichi di direzione
  1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi rimanendo i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
  2. I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere coperti tali posti sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.