Sei in: Home page >
Statuto
> STATUTO COMUNALE - CAPO III
STATUTO COMUNALE
CAPO III
ORGANI DI GOVERNO
Art. 26 - Organi
- Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta ed il sindaco.
- Spettano agli organi di governo del comune la funzione di rappresentanza
democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle
competenze stabiliti dallo statuto, nell'ambito dei principi enunciati
dalla legislazione in materia di ordinamento degli enti locali.
Sezione I
Il Consiglio Comunale
Art. 27 - Il consiglio comunale
- Il consiglio comunale rappresenta la collettività comunale,
determina l'indirizzo politico amministrativo generale e ne controlla
l'attuazione.
- Il consiglio comunale si riunisce, di norma, nella sala consiliare
del comune.
- Eccezionalmente o per giustificati motivi il consiglio si può
riunire in altra sede della quale sarà data adeguata pubblicità.
Art. 28 - Competenze ed attribuzioni
- Il consiglio comunale esercita esclusivamente le potestà e
le competenze previste dal testo unico sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri,
alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto
e nelle norme regolamentari.
- Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare
il buon andamento e l'imparzialità.
Art. 29 - Diritti dei consiglieri
- Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri
sono regolati dalla legge.
- I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo
di mandato.
- Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo
il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché
dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni
utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con
le forme stabiliti dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti
e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato
ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto
nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno
diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva
informazione sulle questioni sottoposte al consiglio, anche attraverso
l'attività della conferenza dei capigruppo.
- I consiglieri comunali hanno diritto di presentare:
- proposte di deliberazione;
- interrogazioni e mozioni;
- ordini del giorno
- Le modalità per la presentazione di interrogazioni o
di ogni altra istanza di sindacato ispettivo da parte dei consiglieri
sono disciplinate dal regolamento, nella'ambito dei seguenti principi:
- per le interrogazioni a risposta scritta il sindaco risponde nel termine
massimo di 30 giorni dalla presentazione delle stesse o nel termine più
breve previsto dal regolamento;
- se i consiglieri autori dell'interrogazione non richiedono espressamente
l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno
del consiglio comunale, s'intende che per la stessa sia stata richiesta
risposta scritta;
- le interrogazioni da trattare in consiglio comunale sono iscritte
all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio convocata
dopo la presentazione delle stesse, purchè pervengano tre giorni
prima della data di convocazione dell'adunanza consiliare.
Art. 30 - Doveri dei consiglieri comunali
- Ciascun consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato
per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
- I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio
e delle commissioni delle quali sono membri.
- I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano
a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con deliberazione
del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'accertamento
dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede, con
comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento di decadenza.
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori,
entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non
può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento
della comunicazione di inizio del procedimento. 4 - Scaduto quest'ultimo
termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause
giustificative eventualmente presentate dal consigliere interessato.
Art. 31 - Gruppi consiliari
- I consiglieri possono costituirsi in gruppi, composti da almeno due
componenti, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale
e ne danno comunicazione al sindaco ed al segretario comunale unitamente
all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti
tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati
nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo
nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il
maggior numero di preferenze.
- Nel caso in cui una lista presentata abbia avuto eletto un solo consigliere,
a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti
ad un gruppo consiliare.
- E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere
alle finalità generali di fornire adeguata e preventiva informazione
sulle questioni sottoposte al consiglio.
- Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione
delle loro funzioni, idonee strutture.
Art. 32 - Commissioni
- Il consiglio comunale può istituire commissioni permanenti,
temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio, consultive,
di proposta.
- Il regolamento ne disciplina le materie di competenza, le norme di
funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione
nel rispetto del criterio proporzionale.
- Le commissioni consiliari hanno la facoltà di chiedere l'intervento
alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, degli organismi associativi
e rappresentativi di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame
di specifici argomenti.
Art. 33 - Attribuzioni delle commissioni permanenti
- Le commissioni permanenti hanno, nei settori di competenza previsti
dal regolamento, compiti di consultazione, di ricerca, di promozione,
di proposta, nonché potere di iniziativa per la presentazione di
proposte di deliberazione.
Art. 34 - Commissioni temporanee
- Le commissioni temporanee sono istituite in tutte quelle situazioni
in cui si dimostri l'opportunità di disporre di una più
approfondita conoscenza delle questioni, sulle quali il consiglio è
chiamato a deliberare.
- Tali commissioni hanno funzioni consultive, di studio e di proposta.
Art. 35 - Commissioni di indagine
- Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri,
può costituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività
dell'amministrazione.
- I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni
sono disciplinati dal regolamento consiliare sul funzionamento degli organi
di governo. Nel caso di costituzioni di commissioni d'indagine aventi
funzioni di controllo o garanzia, la presidenza delle stesse deve essere
attribuita alle opposizioni.
- I risultati delle indagini vengono riferiti al consiglio comunale.
Art. 36 - Linee programmatiche di mandato
- Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo
avvenuto insediamento, sono presentate al consiglio, da parte del sindaco,
sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
- Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione
delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti, o modifiche,
mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità
indicate dal regolamento del consiglio.
- Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio verifica l'attuazione
delle linee programmatiche, da parte del sindaco e della giunta. E'
facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della
durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee
programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero
insorgere in ambito locale.
Art. 37 - Funzionamento del consiglio
- Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento,
nel quadro dei seguenti principi:
- convocazione in adunanza ordinaria; straordinaria, ossia su richiesta
di almeno un quinto dei consiglieri; urgente, allorchè sussistano
motivi rilevanti ed indilazionabili. I termini di comunicazione degli
avvisi di convocazione sono fissati in cinque giorni liberi per le sedute
ordinarie; tre giorni liberi per le sedute straordinarie; 24 ore per le
sedute urgenti e allorchè si ravvisi l'opportunità
di integrare i punti già iscritti all'ordine del giorno.
- divieto di deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del
giorno, salvo che alla seduta siano presenti tutti i consiglieri in carica
e vi sia unanimità di voti per l'inclusione dell'argomento
all'ordine del giorno.
- pubblicità, di norma, delle sedute, tranne le eccezioni previste
dal regolamento;
- votazione, di norma, palese, salvo i casi concernenti persone disciplinati
eventualmente dal regolamento;
- voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti per l'approvazione
delle deliberazioni, salvo che siano richieste dalla legge o dallo statuto
maggioranze qualificate;
- computo tra i presenti e non tra i votanti degli astenuti volontari;
- computo delle schede bianche o nulle, nelle votazioni segrete, ai
fini del numero dei consiglieri votanti;
- votazione separata per i gruppi di minoranza e di maggioranza, limitata
ai candidati espressione dei rispettivi gruppi, allorchè sia prescritta
la rappresentanza necessaria delle opposizioni negli organi collegiali
di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o soggetti a vigilanza del
comune, nonché nell'ambito delle commissioni, anche a carattere
consultivo, previste dalla legge, dallo statuto o da regolamenti.
Sezione II
La Giunta Comunale
Art. 38 - Composizione e prerogative
- La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero di
assessori che va da un minimo di due ad un massimo di quattro.
- Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione
giuridica, lo status dei componenti l'organo e la decadenza sono disciplinati
dalla legge.
- Gli assessori possono essere nominati tra cittadini non consiglieri,
purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità
alla carica di consigliere.
- Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio comunale,
senza diritto di voto. Gli assessori esterni non sono computati nel numero
dei presenti ai fini della validità della seduta e non possono
assumere la presidenza del consiglio comunale in sostituzione o su delega
del sindaco. Nel caso in cui tutti gli assessori non rivestano la carica
di consigliere comunale la presidenza del consiglio comunale, in sostituzione
o su delega del sindaco, è assunta dal consigliere del gruppo di
maggioranza che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti.
- Ciascun assessore può essere incaricato dal sindaco della cura
di specifici settori di attività.
- Gli assessori non adottano atti con rilevanza esterna, salvo che per
le materie attribuite alla competenza esclusiva del sindaco ad essi espressamente
delegata.
- Le dimissioni dalla carica di assessore sono rassegnate al sindaco,
che provvede alla sostituzione entro venti giorni, dandone comunicazione
al consiglio comunale nella prima seduta successiva. Le dimissioni singole
sono irrevocabili ed hanno effetto dalla loro presentazione.
- Il sindaco può motivatamente revocare gli assessori allorquando,
successivamente alla nomina, si verifichino casi di incompatibilità
o l'assessore non condivida più il programma politico, al punto
da intralciarne la realizzazione.
- Ad ogni effetto previsto dallo statuto è assessore anziano
il più anziano di età.
Art. 39 - Competenze
- La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera
attraverso deliberazioni collegiali.
- La giunta traduce, in dettaglio, gli indirizzi generali ed i programmi
approvati dal consiglio comunale. Essa ha competenza residuale rispetto
agli altri organi di governo, ossia adotta gli atti di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo che non siano riservati dalla legge
al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi
o dallo statuto, del sindaco. Riferisce annualmente al consiglio sulla
propria attività e svolge attività propositive e di impulso
nei confronti dello stesso.
- La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni
di governo e delle funzioni organizzative:
- predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale;
- adotta le variazioni di bilancio in via d'urgenza, salvo ratifica,
a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso
se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- approva la relazione illustrativa prevista dall'articolo 151,
comma 6 del dlgs n. 267/2000 che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi
ed ai costi sostenuti;
- approva il piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli
obiettivi, su proposta del direttore generale;
- approva i progetti preliminari e definitivi di lavori pubblici e loro
varianti, nei casi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici;
- elabora le linee di indirizzo da sottoporre al consiglio;
- modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri
per la determinazione di quelle nuove;
- assume atti di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi
di partecipazione e di decentramento;
- stabilisce i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni
di concorso e per il conferimento di incarichi professionali;
- specifica i criteri generali stabiliti nel regolamento per la concessione
di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere ad
enti e persone; adotta, per i casi non disciplinati dai suddetti criteri
di dettaglio, i relativi provvedimenti;
- approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel rispetto dei criteri generali in materia di organizzazione dell'ente
stabiliti con il presente statuto e di quelli stabiliti dal consiglio,
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del Dlgs n. 267/2000;
- determina e modifica la dotazione organica del comune;
- adotta il piano triennale ed annuale delle assunzioni di personale;
- indice procedimenti per le assunzioni a tempo determinato o per progetti
di lavoro socialmente utili non previsti nel piano annuale delle assunzioni;
- preleva somme dal fondo di riserva nei casi e nei limiti previsti
dalla legge;
- conferisce incarichi per progettazione interna di lavori pubblici
o per atti di pianificazione urbanistica;
- definisce gli indirizzi da fornire alla delegazione trattante di parte
pubblica; approva il contratto collettivo decentrato ed autorizza la sottoscrizione
dello stesso;
- dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni.
Art. 40 - Funzionamento della giunta comunale
- La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco che
stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti
dai singoli assessori.
- Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta
sono stabilite in modo informale dalla stessa.
- Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti
in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal sindaco.
- Le sedute della giunta non sono pubbliche. Sono applicabili i criteri
previsti per il funzionamento del consiglio comunale alle lettere d);
f); g) del precedente articolo 37.
Sezione III
Disposizioni comuni agli organi collegiali
Art. 41 - Astensione obbligatoria
- Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal prendere
parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi
propri o di affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione
non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali
i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
diretta ed immediata tra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto
grado.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario
comunale.
Art. 42 - Assistenza e verbalizzazione
- Alle sedute degli organi collegiali partecipa il segretario comunale,
o se impedito o assente colui che è abilitato a sostituirlo, il
quale cura la redazione del processo verbale di ciascuna deliberazione
e svolge funzioni di assistenza giuridico amministrativa sui quesiti tecnico-giuridici
sollevati dagli assessori e dai consiglieri, in ordine alla conformità
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
- Nei casi di incompatiblità con l'oggetto in trattazione,
il segrtario comunale ed il vice segretario, ove esista, devono astenersi
dalla partecipazione alla relativa deliberazione ed allontanarsi dall'aula.
Le funzioni di verbalizzazione ed assistenza sono svolte, per il caso
specifico, da un consigliere o assessore designato dal presidente.
- I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale
o da chi lo ha sostituito.
Sezione IV
Il sindaco
Art. 43 - Il sindaco
- Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le
modalità stabilite dalla legge.
- I casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato
giuridico e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla
legge.
- Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente
statuto, quale organo di amministrazione, di vigilanza, di organizzazione,
ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale.
Art. 44 - Attribuzioni di amministrazione
- Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è
l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
- In particolare il sindaco:
- ha la rappresentanza generale dell'ente;
- rappresenta il comune in giudizio e sottoscrive il mandato alle liti.
Può autorizzare i responsabili dei servizi o il segretario comunale,
con proprio provvedimento a promuovere e resistere alle liti, con la possibilità
di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- nomina e revoca gli assessori;
- dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa
del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli
assessori;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio
comunale;
- convoca i comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio
comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della
regolarità del procedimento.
- provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal consiglio in carica;
- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione,
gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive
degli utenti;
- adotta le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie
o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonchè nei
casi di emergenza, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 6 del dlgs.
N. 267/2000;
- nomina e revoca il segretario comunale, secondo le modalità
stabilite dalla legge;
- ha facoltà di conferire e revocare al segretario comunale le
funzioni di direttore generale o di stipulare convenzioni con altri comuni,
fino al raggiungimento di 15.000 abitanti;
- nomina e revoca i responsabili dei servizi, nell'ambito delle
previsioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nomina e revoca, previa deliberazione della giunta comunale, di funzionari
dell'area direttiva e per alte specializzazioni, al di fuori della
dotazione organica;
- conferisce, previa deliberazione della giunta comunale, incarichi
per collaborazioni esterne a tempo determinato;
- autorizza il segretario comunale ed i dipendenti all'esercizio
di incarichi provenienti da altre amministrazioni o da società
o persone fisiche;
- nomina il nucleo di valutazione.
Art. 45 - Attribuzioni di vigilanza
- Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:
- ha facoltà di disporre l'acquisizione presso tutti gli
uffici e servizi di informazioni e di atti, anche riservati;
- dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso
le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali cui
l'ente aderisce, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone
il consiglio comunale;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi,
aziende speciali, istituzioni, enti e società dipendenti, sovvenzionati
e sottoposti a vigilanza del comune svolgano la loro attività secondo
gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi
attuativi espressi dalla giunta;
- compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente
o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le
indagini e le verifiche amministrative sull'attività del comune.
Art. 46 - Attribuzioni di organizzazione
- Il sindaco, nelle sue funzioni di organizzazione:
- stabilisce gli argomenti da iscrivere agli ordini del giorno delle
sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.
In caso di impedimento del Sindaco o degli Assessori titolati ad assumere
la presidenza del consiglio, quest'ultima è assunta dal capogruppo
di maggioranza.
- provvede alla convocazione del consiglio comunale quando la richiesta
è formulata da un quinto dei consiglieri;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti
previsti dalle leggi e dal regolamento;
- propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione
e la presiede;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- riceve le mozioni, le interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato
ispettivo presentata dai consiglieri da sottoporre al consiglio, in quanto
di competenza consiliare.
Art. 47 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale
- Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovraintende:
- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare
e di statistica;
- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai
regolamenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine
pubblico, informandone il prefetto.
- Il sindaco, quale ufficiale di governo, inoltre:
- adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo
54 del dlgs. N. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie
si verifichino particolari necessità dell'utenza, può
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari
di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
adottando i provvedimenti di cui alla lettera a).
Art. 48 - Vicesindaco
- Il sindaco, all'atto della nomina della giunta designa, fra gli
assessori, il vicesindaco che lo sostituisce nel caso di sua assenza o
impedimento, nell'esercizio delle funzioni.
- Nel caso di impedimenti o di assenze anche del vicesindaco il sindaco
è sostituito da altro assessore, secondo l'ordine progressivo
contenuto nell'atto di nomina della giunta comunale.
Art. 49 - Deleghe del sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione.
- Il sindaco può conferire con atto scritto specifiche deleghe
solamente agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano
alla sua competenza.
- Agli assessori può essere delegata la firma di atti, specificatamente
indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o
lo statuto riservano alla competenza del sindaco.
- Il sindaco può inoltre incaricare singoli assessori di curare
l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività
della giunta.
- Gli assessori delegati rispondono dell'attività svolta
unicamente al sindaco.
Art. 50 - Deleghe del sindaco quale ufficiale di governo
- Il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di governo
nei casi previsti dalla legge.
Art. 51 - Comunicazione ed efficacia delle deleghe
- Le deleghe rilasciate al vicesindaco e agli assessori sono comunicate
al consiglio.
- Le deleghe hanno efficacia fino alla loro revoca.
Art. 52 - Mozioni di sfiducia
- Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco
o della giunta non ne comporta le dimissioni.
- Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio.
- La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno
due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco
e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta
dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo
scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi
delle leggi vigenti.
Art. 53 - Dimissioni ed impedimento permanente del sindaco
- Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano
irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso
tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale
nomina di un commissario.
- L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione
di tre persone, di cui uno espressione delle minoranze, eletta dal consiglio
comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di specifica competenza,
nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
- La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata
dal vicesindaco o, in sua mancanza, da chi è abilitato a sostituirlo
che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.
- La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona
al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
- Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo
sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro
dieci giorni dalla presentazione.