Sei in: Home page > Statuto > STATUTO COMUNALE - CAPO III

STATUTO COMUNALE

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 26 - Organi
  1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta ed il sindaco.
  2. Spettano agli organi di governo del comune la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabiliti dallo statuto, nell'ambito dei principi enunciati dalla legislazione in materia di ordinamento degli enti locali.

Sezione I

Il Consiglio Comunale

Art. 27 - Il consiglio comunale
  1. Il consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico amministrativo generale e ne controlla l'attuazione.
  2. Il consiglio comunale si riunisce, di norma, nella sala consiliare del comune.
  3. Eccezionalmente o per giustificati motivi il consiglio si può riunire in altra sede della quale sarà data adeguata pubblicità.
Art. 28 - Competenze ed attribuzioni
  1. Il consiglio comunale esercita esclusivamente le potestà e le competenze previste dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
  3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
Art. 29 - Diritti dei consiglieri
  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
  2. I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.
  3. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabiliti dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
  4. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare:
    1. proposte di deliberazione;
    2. interrogazioni e mozioni;
    3. ordini del giorno
  5. Le modalità per la presentazione di interrogazioni o di ogni altra istanza di sindacato ispettivo da parte dei consiglieri sono disciplinate dal regolamento, nella'ambito dei seguenti principi:
    1. per le interrogazioni a risposta scritta il sindaco risponde nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione delle stesse o nel termine più breve previsto dal regolamento;
    2. se i consiglieri autori dell'interrogazione non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del consiglio comunale, s'intende che per la stessa sia stata richiesta risposta scritta;
    3. le interrogazioni da trattare in consiglio comunale sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio convocata dopo la presentazione delle stesse, purchè pervengano tre giorni prima della data di convocazione dell'adunanza consiliare.
Art. 30 - Doveri dei consiglieri comunali
  1. Ciascun consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
  2. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali sono membri.
  3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di inizio del procedimento. 4 - Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente presentate dal consigliere interessato.
Art. 31 - Gruppi consiliari
  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, composti da almeno due componenti, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco ed al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
  2. Nel caso in cui una lista presentata abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
  3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali di fornire adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio.
  4. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture.
Art. 32 - Commissioni
  1. Il consiglio comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio, consultive, di proposta.
  2. Il regolamento ne disciplina le materie di competenza, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
  3. Le commissioni consiliari hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, degli organismi associativi e rappresentativi di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
Art. 33 - Attribuzioni delle commissioni permanenti
  1. Le commissioni permanenti hanno, nei settori di competenza previsti dal regolamento, compiti di consultazione, di ricerca, di promozione, di proposta, nonché potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione.
Art. 34 - Commissioni temporanee
  1. Le commissioni temporanee sono istituite in tutte quelle situazioni in cui si dimostri l'opportunità di disporre di una più approfondita conoscenza delle questioni, sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare.
  2. Tali commissioni hanno funzioni consultive, di studio e di proposta.
Art. 35 - Commissioni di indagine
  1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
  2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare sul funzionamento degli organi di governo. Nel caso di costituzioni di commissioni d'indagine aventi funzioni di controllo o garanzia, la presidenza delle stesse deve essere attribuita alle opposizioni.
  3. I risultati delle indagini vengono riferiti al consiglio comunale.
Art. 36 - Linee programmatiche di mandato
  1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al consiglio, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
  2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti, o modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio.
  3. Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche, da parte del sindaco e della giunta. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero insorgere in ambito locale.
Art. 37 - Funzionamento del consiglio
  1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento, nel quadro dei seguenti principi:
    1. convocazione in adunanza ordinaria; straordinaria, ossia su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; urgente, allorchè sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili. I termini di comunicazione degli avvisi di convocazione sono fissati in cinque giorni liberi per le sedute ordinarie; tre giorni liberi per le sedute straordinarie; 24 ore per le sedute urgenti e allorchè si ravvisi l'opportunità di integrare i punti già iscritti all'ordine del giorno.
    2. divieto di deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che alla seduta siano presenti tutti i consiglieri in carica e vi sia unanimità di voti per l'inclusione dell'argomento all'ordine del giorno.
    3. pubblicità, di norma, delle sedute, tranne le eccezioni previste dal regolamento;
    4. votazione, di norma, palese, salvo i casi concernenti persone disciplinati eventualmente dal regolamento;
    5. voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti per l'approvazione delle deliberazioni, salvo che siano richieste dalla legge o dallo statuto maggioranze qualificate;
    6. computo tra i presenti e non tra i votanti degli astenuti volontari;
    7. computo delle schede bianche o nulle, nelle votazioni segrete, ai fini del numero dei consiglieri votanti;
    8. votazione separata per i gruppi di minoranza e di maggioranza, limitata ai candidati espressione dei rispettivi gruppi, allorchè sia prescritta la rappresentanza necessaria delle opposizioni negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o soggetti a vigilanza del comune, nonché nell'ambito delle commissioni, anche a carattere consultivo, previste dalla legge, dallo statuto o da regolamenti.

Sezione II

La Giunta Comunale

Art. 38 - Composizione e prerogative
  1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero di assessori che va da un minimo di due ad un massimo di quattro.
  2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e la decadenza sono disciplinati dalla legge.
  3. Gli assessori possono essere nominati tra cittadini non consiglieri, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
  4. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio comunale, senza diritto di voto. Gli assessori esterni non sono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta e non possono assumere la presidenza del consiglio comunale in sostituzione o su delega del sindaco. Nel caso in cui tutti gli assessori non rivestano la carica di consigliere comunale la presidenza del consiglio comunale, in sostituzione o su delega del sindaco, è assunta dal consigliere del gruppo di maggioranza che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti.
  5. Ciascun assessore può essere incaricato dal sindaco della cura di specifici settori di attività.
  6. Gli assessori non adottano atti con rilevanza esterna, salvo che per le materie attribuite alla competenza esclusiva del sindaco ad essi espressamente delegata.
  7. Le dimissioni dalla carica di assessore sono rassegnate al sindaco, che provvede alla sostituzione entro venti giorni, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva. Le dimissioni singole sono irrevocabili ed hanno effetto dalla loro presentazione.
  8. Il sindaco può motivatamente revocare gli assessori allorquando, successivamente alla nomina, si verifichino casi di incompatibilità o l'assessore non condivida più il programma politico, al punto da intralciarne la realizzazione.
  9. Ad ogni effetto previsto dallo statuto è assessore anziano il più anziano di età.
Art. 39 - Competenze
  1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  2. La giunta traduce, in dettaglio, gli indirizzi generali ed i programmi approvati dal consiglio comunale. Essa ha competenza residuale rispetto agli altri organi di governo, ossia adotta gli atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
    1. predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale;
    2. adotta le variazioni di bilancio in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
    3. approva la relazione illustrativa prevista dall'articolo 151, comma 6 del dlgs n. 267/2000 che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
    4. approva il piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi, su proposta del direttore generale;
    5. approva i progetti preliminari e definitivi di lavori pubblici e loro varianti, nei casi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici;
    6. elabora le linee di indirizzo da sottoporre al consiglio;
    7. modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
    8. assume atti di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
    9. stabilisce i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso e per il conferimento di incarichi professionali;
    10. specifica i criteri generali stabiliti nel regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone; adotta, per i casi non disciplinati dai suddetti criteri di dettaglio, i relativi provvedimenti;
    11. approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali in materia di organizzazione dell'ente stabiliti con il presente statuto e di quelli stabiliti dal consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del Dlgs n. 267/2000;
    12. determina e modifica la dotazione organica del comune;
    13. adotta il piano triennale ed annuale delle assunzioni di personale;
    14. indice procedimenti per le assunzioni a tempo determinato o per progetti di lavoro socialmente utili non previsti nel piano annuale delle assunzioni;
    15. preleva somme dal fondo di riserva nei casi e nei limiti previsti dalla legge;
    16. conferisce incarichi per progettazione interna di lavori pubblici o per atti di pianificazione urbanistica;
    17. definisce gli indirizzi da fornire alla delegazione trattante di parte pubblica; approva il contratto collettivo decentrato ed autorizza la sottoscrizione dello stesso;
    18. dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni.
Art. 40 - Funzionamento della giunta comunale
  1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
  3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal sindaco.
  4. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Sono applicabili i criteri previsti per il funzionamento del consiglio comunale alle lettere d); f); g) del precedente articolo 37.

Sezione III

Disposizioni comuni agli organi collegiali

Art. 41 - Astensione obbligatoria
  1. Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione diretta ed immediata tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
  2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.
Art. 42 - Assistenza e verbalizzazione
  1. Alle sedute degli organi collegiali partecipa il segretario comunale, o se impedito o assente colui che è abilitato a sostituirlo, il quale cura la redazione del processo verbale di ciascuna deliberazione e svolge funzioni di assistenza giuridico amministrativa sui quesiti tecnico-giuridici sollevati dagli assessori e dai consiglieri, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
  2. Nei casi di incompatiblità con l'oggetto in trattazione, il segrtario comunale ed il vice segretario, ove esista, devono astenersi dalla partecipazione alla relativa deliberazione ed allontanarsi dall'aula. Le funzioni di verbalizzazione ed assistenza sono svolte, per il caso specifico, da un consigliere o assessore designato dal presidente.
  3. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale o da chi lo ha sostituito.

Sezione IV

Il sindaco

Art. 43 - Il sindaco
  1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge.
  2. I casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.
  3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, quale organo di amministrazione, di vigilanza, di organizzazione, ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale.
Art. 44 - Attribuzioni di amministrazione
  1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
  2. In particolare il sindaco:
    1. ha la rappresentanza generale dell'ente;
    2. rappresenta il comune in giudizio e sottoscrive il mandato alle liti. Può autorizzare i responsabili dei servizi o il segretario comunale, con proprio provvedimento a promuovere e resistere alle liti, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
    3. nomina e revoca gli assessori;
    4. dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
    5. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
    6. convoca i comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.
    7. provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio in carica;
    8. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti;
    9. adotta le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonchè nei casi di emergenza, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 6 del dlgs. N. 267/2000;
    10. nomina e revoca il segretario comunale, secondo le modalità stabilite dalla legge;
    11. ha facoltà di conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale o di stipulare convenzioni con altri comuni, fino al raggiungimento di 15.000 abitanti;
    12. nomina e revoca i responsabili dei servizi, nell'ambito delle previsioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
    13. nomina e revoca, previa deliberazione della giunta comunale, di funzionari dell'area direttiva e per alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica;
    14. conferisce, previa deliberazione della giunta comunale, incarichi per collaborazioni esterne a tempo determinato;
    15. autorizza il segretario comunale ed i dipendenti all'esercizio di incarichi provenienti da altre amministrazioni o da società o persone fisiche;
    16. nomina il nucleo di valutazione.
Art. 45 - Attribuzioni di vigilanza
  1. Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:
    1. ha facoltà di disporre l'acquisizione presso tutti gli uffici e servizi di informazioni e di atti, anche riservati;
    2. dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali cui l'ente aderisce, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;
    3. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, enti e società dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza del comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
    4. compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'attività del comune.
Art. 46 - Attribuzioni di organizzazione
  1. Il sindaco, nelle sue funzioni di organizzazione:
    1. stabilisce gli argomenti da iscrivere agli ordini del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. In caso di impedimento del Sindaco o degli Assessori titolati ad assumere la presidenza del consiglio, quest'ultima è assunta dal capogruppo di maggioranza.
    2. provvede alla convocazione del consiglio comunale quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
    3. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi e dal regolamento;
    4. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
    5. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
    6. riceve le mozioni, le interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri da sottoporre al consiglio, in quanto di competenza consiliare.
Art. 47 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale
  1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovraintende:
    1. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
    2. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;
    3. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
    4. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
  2. Il sindaco, quale ufficiale di governo, inoltre:
    1. adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 54 del dlgs. N. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
    2. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui alla lettera a).
Art. 48 - Vicesindaco
  1. Il sindaco, all'atto della nomina della giunta designa, fra gli assessori, il vicesindaco che lo sostituisce nel caso di sua assenza o impedimento, nell'esercizio delle funzioni.
  2. Nel caso di impedimenti o di assenze anche del vicesindaco il sindaco è sostituito da altro assessore, secondo l'ordine progressivo contenuto nell'atto di nomina della giunta comunale.
Art. 49 - Deleghe del sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione.
  1. Il sindaco può conferire con atto scritto specifiche deleghe solamente agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.
  2. Agli assessori può essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del sindaco.
  3. Il sindaco può inoltre incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della giunta.
  4. Gli assessori delegati rispondono dell'attività svolta unicamente al sindaco.
Art. 50 - Deleghe del sindaco quale ufficiale di governo
  1. Il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
Art. 51 - Comunicazione ed efficacia delle deleghe
  1. Le deleghe rilasciate al vicesindaco e agli assessori sono comunicate al consiglio.
  2. Le deleghe hanno efficacia fino alla loro revoca.
Art. 52 - Mozioni di sfiducia
  1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 53 - Dimissioni ed impedimento permanente del sindaco
  1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
  2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone, di cui uno espressione delle minoranze, eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di specifica competenza, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
  3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in sua mancanza, da chi è abilitato a sostituirlo che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.
  4. La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
  5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.