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STATUTO COMUNALE
CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 9 - Strumenti di partecipazione.
- I cittadini, singoli ed associati, partecipano all'attività
amministrativa del comune attraverso:
- istanze, petizioni e proposte;
- consultazioni popolari e referendum consultivi;
- organismi di partecipazione popolare;
- libere forme associative locali.
- I predetti strumenti di partecipazione si applicano anche ai cittadini
dell'unione europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti,
salvo che per il referendum, cui sono ammessi solo i cittadini iscritti
nelle liste elettorali.
Art. 10 - Partecipazione al procedimento amministrativo
- Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è
regolato dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal regolamento comunale,
e dai seguenti principi:
- l'attività amministrativa è retta da criteri
di economicità, di efficacia e di pubblicità;
- l'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria;
- la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere
effettuata a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
e privati suscettibili di essere incisi dal procedimento, nonché
ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati
cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso;
- le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo
non si applicano nei confronti della attività diretta all'emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di
programmazione e tributari;
- saranno comunque ammesse audizioni personali o di soggetti portatori
di interessi generali costituiti in associazioni o comitati.
- Tali audizioni possono essere promosse dall'amministrazione comunale
o richieste dai soggetti indicati nella precedente lettera e).
Art. 11 - Istanze, petizioni e proposte
- I cittadini, singoli o associati, possono presentare al comune:
- istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente
interessi collettivi;
- petizioni intese come manifestazione di opinione, invito, voto
o denuncia diretta ad esporre comuni necessità per la migliore
tutela di interessi collettivi;
- proposte finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi.
- Le istanze, petizioni o proposte illustrano il contenuto e le finalità
delle stesse e devono essere sottoscritte e presentate al protocollo
del comune, che, senza spese, ne rilascia ricevuta.
Art. 12 - Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte
- Le istanze, petizioni e proposte sono esaminate dagli organi competenti.
- Entro trenta giorni sono comunicati ai cittadini interessati gli esiti
dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive
entro un ulteriore termine di sessanta giorni, ove reso necessario dalla
complessità della materia.
Art. 13 - Accesso agli atti amministrativi
- Il comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei
cittadini singoli o associati a prendere visione e ad ottenere copia degli
atti e dei documenti in possesso del comune.
- Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n.
241/1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione
in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile e di partecipazione
per gli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
Art. 14 - Valorizzazione del libero associazionismo
- Il comune, al fine di garantire il concorso della comunità
all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.
- Il comune agevola gli organismi associativi con sostegni anche finanziari
e disponibilità di strutture secondo le disposizioni di cui all'apposito
regolamento.
- La consultazione degli organismi associativi può essere promossa
ed attuata dalla giunta o dal consiglio o dalle commissioni consiliari
anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si
dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
- Il comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura
alle associazioni il diritto di informazione e prevede la presenza di
rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali;
assicura altresì l'accesso alle strutture e ai servizi. Il comune
riconosce organismi che siano democraticamente sintesi di varie associazioni.
- Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni
che operano nei settori della formazione ed educazione del sociale e sanitario,
dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni
caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
Sono altresì considerate di interesse collettivo le associazioni
che operano nel settore economico-produttivo.
- Il comune può stipulare con tali organismi associativi apposite
convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse
o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo
e delle peculiarità dell'associazionismo.
- Il comune può stabilire che le associazioni senza scopo di
lucro e dotate di un ordinamento interno che disponga l'eleggibilità
delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano
iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del
comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento
per la sua tenuta.
Art. 15 - Consultazione della popolazione del comune
- Il comune nei modi previsti dal regolamento può attivare le
consultazioni della popolazione con lo scopo di acquisire elementi utili
alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva
competenza locale.
- La consultazione potrà riguardare l'intera popolazione del
comune o gli abitanti del capoluogo o delle frazioni oppure singole categorie
o gruppi sociali.
- La consultazione e' promossa dal sindaco, dalla giunta o dal consiglio.
Il comune assicura un'adeguata pubblicità preventiva e la conduzione
democratica delle consultazioni.
- Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco agli organi
comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce
e vengono resi noti alla cittadinanza interessata.
Art. 16 - Rapporti amministrazione-cittadino
- Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi
della cittadinanza il comune stilerà appositi programmi per:
- la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione
a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione
di cui al testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con
decreto del presidente della repubblica n. 445/2000;
- l'ampliamento, se necessario, dell'orario di ricevimento per garantire
l'accesso al pubblico anche nelle ore pomeridiane in relazione alle esigenze
degli utenti;
- il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti a
ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa
ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche
ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione
ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;
- la formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli
utenti.
Art. 17 - Collaborazione dei cittadini
- Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con
l'amministrazione, la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi
decisionali e' consentito ai cittadini singoli od associati di partecipare
alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che
possa incidere nella loro situazione giuridica soggettiva.
- Allo scopo l'amministrazione , attraverso il responsabile d'ufficio
potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva
e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare,
permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito o mettendo
a disposizione la relativa documentazione.
- I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente
articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.
Art. 18 - Referendum consultivo
- In materie di esclusiva competenza comunale e' ammesso il referendum
consultivo.
- Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve
riguardare un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità
della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
- Non e' ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
- tributi locali e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione
di beni e servizi;
- atti di bilancio, provvedimenti deliberativi di impegno di spesa già
assunti dal consiglio comunale e che hanno già dato luogo a rapporti
negoziali con terzi;
- personale, organizzazione degli uffici;
- iniziative comportanti l'assunzione di maggiori oneri di cui non sia
prevista la copertura;
- atti in ordine ai quali per legge o per decisione del consiglio sia
consentito alla generalità dei cittadini di presentare osservazioni
quali, ad esempio, strumenti urbanistici generali ed attuativi e regolamenti
comunali.
- Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum,
non e' ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo
oggetto.
- Il quesito referendario e' richiesto dal 20 per cento di cittadini
iscritti nelle liste elettorali del comune o è promosso d'ufficio,
a seguito di deliberazione del consiglio comunale. Ad un'apposita commissione
consiliare viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità
dei referendum proposti, la quale verifica la regolarità della
presentazione delle firme, l'ammissibilità per materia e la comprensibilità
del quesito referendario.
- La commissione consiliare esprime, entro 30 giorni dal deposito delle
sottoscrizioni, il proprio parere al consiglio comunale il quale nei successivi
venti giorni provvede definitivamente sulla ammissibilità o meno
del referendum proposto.
- La raccolta delle sottoscrizioni è valida solo se effettuata
nel termine di 60 giorni dal deposito presso la segreteria comunale del
quesito referendario. Il segretario comunale attesta in quale giorno e'
avvenuto il predetto deposito.
- Il referendum è valido quando hanno partecipato al voto la
maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
- Non possono essere proposti referendum consultivi, nell'anno solare
di indizione di comizi elettorali per il rinnovo dell' amministrazione,
anche nel caso di scioglimento anticipato o decadenza del consiglio comunale,
ovvero in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
- Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo
di tempo, ne è favorito lo svolgimento temporaneo.
- Entro trenta giorni l'esito del referendum e' comunicato dal sindaco
al consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e
reso noto con adeguata pubblicata' alla popolazione.
Art. 19 - Promozione di associazioni o di comitati come organismi di
partecipazione
- Il comune può promuovere la formazione di associazioni o di
comitati, anche su base di frazione per la gestione di servizi di base
di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola,
della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio,
sport - tempo libero - cultura. I comitati sono istituiti con deliberazione
consiliare che ne determina, di volta in volta, la composizione, l'attività,
le competenze, la durata e le modalità di rapporto con l'amministrazione
comunale.
- Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria
competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal
comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.
- Il comune può consultare tali organismi sui provvedimenti
di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni
e può loro affidare la gestione di servizi pubblici.
- La elezione alle cariche avviene con metodo democratico garantito,
secondo le norme del regolamento.
Art. 20 - Difensore civico - Nomina
- Il consiglio comunale può nominare un difensore civico, a
scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
- Resta in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto,
esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
- Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle
mani del sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente
le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del
pubblico bene".
Art 21 - Incompatibilità e decadenza
- La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che
per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità
e competenza giuridico-amministrativa. Non può essere nominato
difensore civico:
- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di
consigliere comunale
- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i
membri delle comunità montane e delle unita' sanitarie locali;
- i ministri di culto;
- gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche
o a partecipazione pubblica, nonché di enti od imprese che abbiano
rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano
da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni e contributi.
- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al IV
grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.
- Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde
la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause
di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza e'
pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali.
Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del
consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
Art. 22 - Mezzi e prerogative
- L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi
a disposizione dall'amministrazione comunale di attrezzature d'ufficio
e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
- Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini
singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione
comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi,
le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio
comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare
corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato
e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli
opposto il segreto d'ufficio.
- Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente
la pratica entro termini prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili,
segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze
riscontrate. L' amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se
il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore,
che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora
ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco e' comunque
tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio
comunale.
- Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a presentare la massima
collaborazione all'attività del difensore civico.
Art. 23 - Rapporti con il consiglio
- Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni
riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte
tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione
amministrativa.
- La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile
e resa pubblica. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli
di urgente segnalazione, il difensore puo', in qualsiasi momento, farne
relazione al consiglio.
Art. 24 - Indennità di funzione
- Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità
prevista per gli assessori comunali.
Art. 25 - Difensore Civico circoscrizionale
- Il comune può ricercare accordi con i comuni limitrofi per
la nomina di un'unica persona che svolga le funzioni di difensore civico
per i comuni interessati.