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STATUTO COMUNALE

CAPO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9 - Strumenti di partecipazione.
  1. I cittadini, singoli ed associati, partecipano all'attività amministrativa del comune attraverso:
    1. istanze, petizioni e proposte;
    2. consultazioni popolari e referendum consultivi;
    3. organismi di partecipazione popolare;
    4. libere forme associative locali.
  2. I predetti strumenti di partecipazione si applicano anche ai cittadini dell'unione europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti, salvo che per il referendum, cui sono ammessi solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Art. 10 - Partecipazione al procedimento amministrativo
  1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal regolamento comunale, e dai seguenti principi:
    1. l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità;
    2. l'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
    3. la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere effettuata a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati suscettibili di essere incisi dal procedimento, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso;
    4. le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti della attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari;
    5. saranno comunque ammesse audizioni personali o di soggetti portatori di interessi generali costituiti in associazioni o comitati.
  2. Tali audizioni possono essere promosse dall'amministrazione comunale o richieste dai soggetti indicati nella precedente lettera e).
Art. 11 - Istanze, petizioni e proposte
  1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al comune:
    1. istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi;
    2. petizioni intese come manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia diretta ad esporre comuni necessità per la migliore tutela di interessi collettivi;
    3. proposte finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi.
  2. Le istanze, petizioni o proposte illustrano il contenuto e le finalità delle stesse e devono essere sottoscritte e presentate al protocollo del comune, che, senza spese, ne rilascia ricevuta.
Art. 12 - Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte
  1. Le istanze, petizioni e proposte sono esaminate dagli organi competenti.
  2. Entro trenta giorni sono comunicati ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di sessanta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia.
Art. 13 - Accesso agli atti amministrativi
  1. Il comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini singoli o associati a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del comune.
  2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 241/1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile e di partecipazione per gli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
Art. 14 - Valorizzazione del libero associazionismo
  1. Il comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.
  2. Il comune agevola gli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture secondo le disposizioni di cui all'apposito regolamento.
  3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla giunta o dal consiglio o dalle commissioni consiliari anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
  4. Il comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e prevede la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura altresì l'accesso alle strutture e ai servizi. Il comune riconosce organismi che siano democraticamente sintesi di varie associazioni.
  5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori della formazione ed educazione del sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione. Sono altresì considerate di interesse collettivo le associazioni che operano nel settore economico-produttivo.
  6. Il comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
  7. Il comune può stabilire che le associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che disponga l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.
Art. 15 - Consultazione della popolazione del comune
  1. Il comune nei modi previsti dal regolamento può attivare le consultazioni della popolazione con lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
  2. La consultazione potrà riguardare l'intera popolazione del comune o gli abitanti del capoluogo o delle frazioni oppure singole categorie o gruppi sociali.
  3. La consultazione e' promossa dal sindaco, dalla giunta o dal consiglio. Il comune assicura un'adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica delle consultazioni.
  4. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti alla cittadinanza interessata.
Art. 16 - Rapporti amministrazione-cittadino
  1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi della cittadinanza il comune stilerà appositi programmi per:
    1. la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui al testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con decreto del presidente della repubblica n. 445/2000;
    2. l'ampliamento, se necessario, dell'orario di ricevimento per garantire l'accesso al pubblico anche nelle ore pomeridiane in relazione alle esigenze degli utenti;
    3. il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti a ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;
    4. la formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti.
Art. 17 - Collaborazione dei cittadini
  1. Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali e' consentito ai cittadini singoli od associati di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa incidere nella loro situazione giuridica soggettiva.
  2. Allo scopo l'amministrazione , attraverso il responsabile d'ufficio potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito o mettendo a disposizione la relativa documentazione.
  3. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.
Art. 18 - Referendum consultivo
  1. In materie di esclusiva competenza comunale e' ammesso il referendum consultivo.
  2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
  3. Non e' ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
    1. tributi locali e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
    2. atti di bilancio, provvedimenti deliberativi di impegno di spesa già assunti dal consiglio comunale e che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi;
    3. personale, organizzazione degli uffici;
    4. iniziative comportanti l'assunzione di maggiori oneri di cui non sia prevista la copertura;
    5. atti in ordine ai quali per legge o per decisione del consiglio sia consentito alla generalità dei cittadini di presentare osservazioni quali, ad esempio, strumenti urbanistici generali ed attuativi e regolamenti comunali.
  4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non e' ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
  5. Il quesito referendario e' richiesto dal 20 per cento di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune o è promosso d'ufficio, a seguito di deliberazione del consiglio comunale. Ad un'apposita commissione consiliare viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti, la quale verifica la regolarità della presentazione delle firme, l'ammissibilità per materia e la comprensibilità del quesito referendario.
  6. La commissione consiliare esprime, entro 30 giorni dal deposito delle sottoscrizioni, il proprio parere al consiglio comunale il quale nei successivi venti giorni provvede definitivamente sulla ammissibilità o meno del referendum proposto.
  7. La raccolta delle sottoscrizioni è valida solo se effettuata nel termine di 60 giorni dal deposito presso la segreteria comunale del quesito referendario. Il segretario comunale attesta in quale giorno e' avvenuto il predetto deposito.
  8. Il referendum è valido quando hanno partecipato al voto la maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
  9. Non possono essere proposti referendum consultivi, nell'anno solare di indizione di comizi elettorali per il rinnovo dell' amministrazione, anche nel caso di scioglimento anticipato o decadenza del consiglio comunale, ovvero in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
  10. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne è favorito lo svolgimento temporaneo.
  11. Entro trenta giorni l'esito del referendum e' comunicato dal sindaco al consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicata' alla popolazione.
Art. 19 - Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione
  1. Il comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di frazione per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio, sport - tempo libero - cultura. I comitati sono istituiti con deliberazione consiliare che ne determina, di volta in volta, la composizione, l'attività, le competenze, la durata e le modalità di rapporto con l'amministrazione comunale.
  2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.
  3. Il comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di servizi pubblici.
  4. La elezione alle cariche avviene con metodo democratico garantito, secondo le norme del regolamento.
Art. 20 - Difensore civico - Nomina
  1. Il consiglio comunale può nominare un difensore civico, a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
  2. Resta in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
  3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
Art 21 - Incompatibilità e decadenza
  1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. Non può essere nominato difensore civico:
    1. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale
    2. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unita' sanitarie locali;
    3. i ministri di culto;
    4. gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni e contributi.
    5. chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al IV grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.
  2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza e' pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
Art. 22 - Mezzi e prerogative
  1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
  2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
  3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
  4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate. L' amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco e' comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
  5. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a presentare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
Art. 23 - Rapporti con il consiglio
  1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
  2. La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore puo', in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.
Art. 24 - Indennità di funzione
  1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.
Art. 25 - Difensore Civico circoscrizionale
  1. Il comune può ricercare accordi con i comuni limitrofi per la nomina di un'unica persona che svolga le funzioni di difensore civico per i comuni interessati.