Sei in: Home page > Statuto > STATUTO COMUNALE - CAPO I

STATUTO COMUNALE

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto dello statuto
  1. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico sull' ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del comune di Caltrano, ed in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale del comune, anche in giudizio. Il presente statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione tra enti, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal testo unico sull' ordinamento degli enti locali.
  2. I principi fondamentali dettati dal presente statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.
Art. 2 - Sede
  1. Il comune ha sede legale nell'edificio comunale in Piazza Dante n. 8.
Art. 3 - Albo Pretorio
  1. Il consiglio comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
  2. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 4 - Stemma e gonfalone
  1. Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso, le cui caratteristiche sono: castello a sei torri, la maggiore delle quali è sormontata da una stella a sei punte d'oro in campo azzurro e giallo per lo stemma ed in campo azzurro per il gonfalone.
Art. 5 - Principi di autonomia.
  1. Il comune di Caltrano, ente locale autonomo all'interno dell'unità della Repubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  2. Il comune di Caltrano:
    1. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa;
    2. Ha autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanzia pubblica;
    3. È titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello stato e della regione. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate attraverso l' autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. A tal fine il comune instaura rapporti di collaborazione con la parrocchia, altri enti religiosi e con le associazioni. Esso interviene direttamente solo quando l'attività dei cittadini, singoli o nelle loro formazioni sociali non appare adeguata al perseguimento efficace ed efficiente dell'interesse pubblico connesso alle funzioni affidate alla collettività locale.
Art. 6 - Finalità e compiti

Il comune di Caltrano svolge funzioni proprie di interesse della comunità amministrata, valorizzando la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione ed assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

Il comune si propone in particolare di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità: promuove lo sviluppo civile, sociale, economico, la conservazione del patrimonio artistico, culturale, storico e ambientale, sostiene le tradizioni e la cultura locale anche favorendo l'incontro con le altre comunità' e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa. Nell'ambito delle competenze conferite dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la comunità montana ed altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori dei servizi sociali e dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, della promozione culturale, sportiva, ricreativa, turistica con il sostegno e la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali presenti nel territorio.

Nello svolgimento delle proprie attività e funzioni, il comune si avvale di opportune iniziative utili ai fini del raggiungimento del miglior risultato, mediante gli strumenti della programmazione e anche della consultazione delle forze politiche, sociali, economiche e culturali; favorisce collegamenti con i propri emigrati, anche con l'adesione ad enti specifici.

Instaura rapporti di collaborazione con regione, provincia, comunità montana, comuni, enti pubblici.

Art. 7 - Pari opportunità.

Il comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione di pubblici servizi.
Promuove, in particolare, la presenza dei due sessi nella giunta, nelle commissioni consiliari, nelle commissioni di concorso, negli organi collegiali e di decentramento, negli enti partecipati.

Il comune, al fine di programmare le politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra uomini e donne, istituisce la commissione per le pari opportunità: composizione, modalità di costituzione e di funzionamento e compiti della commissione sono disciplinati dal regolamento.

Art. 8 - Principi in materia di diritti del contribuente.
  1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie si uniformano ai principi in materia di statuto dei diritti del contribuente fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Gli atti e i provvedimenti amministrativi concernenti la materia tributaria devono essere motivati e conformi agli altri principi fissati dalla legge n. 212/2000, in quanto applicabili.

Ai contribuenti di tributi comunali sono assicurati i diritti, anche di informazione ed accesso, e le garanzie previsti dalla legge n. 212/2000.