STATUTO COMUNALE
CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Oggetto dello statuto
- Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dal testo
unico sull' ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce le norme fondamentali
per l'organizzazione del comune di Caltrano, ed in particolare,
specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione
delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale del
comune, anche in giudizio. Il presente statuto stabilisce, altresì,
i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme
di collaborazione tra enti, della partecipazione popolare, del decentramento,
dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti
amministrativi, lo stemma ed il gonfalone e quanto ulteriormente previsto
dal testo unico sull' ordinamento degli enti locali.
- I principi fondamentali dettati dal presente statuto e dalla legge
vengono attuati con appositi regolamenti.
Art. 2 - Sede
- Il comune ha sede legale nell'edificio comunale in Piazza Dante n.
8.
Art. 3 - Albo Pretorio
- Il consiglio comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio
da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi
previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. La pubblicazione
deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità
di lettura.
- Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi
di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta
pubblicazione.
Art. 4 - Stemma e gonfalone
- Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli
storicamente in uso, le cui caratteristiche sono: castello a sei torri,
la maggiore delle quali è sormontata da una stella a sei punte
d'oro in campo azzurro e giallo per lo stemma ed in campo azzurro per
il gonfalone.
Art. 5 - Principi di autonomia.
- Il comune di Caltrano, ente locale autonomo all'interno dell'unità
della Repubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
- Il comune di Caltrano:
- Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa;
- Ha autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del proprio
statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento
della finanzia pubblica;
- È titolare, secondo il principio di sussidiarietà,
di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello stato
e della regione. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate
attraverso l' autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
formazioni sociali. A tal fine il comune instaura rapporti di collaborazione
con la parrocchia, altri enti religiosi e con le associazioni. Esso
interviene direttamente solo quando l'attività dei cittadini,
singoli o nelle loro formazioni sociali non appare adeguata al perseguimento
efficace ed efficiente dell'interesse pubblico connesso alle
funzioni affidate alla collettività locale.
Art. 6 - Finalità e compiti
Il comune di Caltrano svolge funzioni proprie di interesse della comunità
amministrata, valorizzando la persona, secondo i principi della solidarietà
sociale dettati dalla Costituzione ed assicurando condizioni di pari opportunità
tra uomo e donna.
Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza,
partecipazione e responsabilità.
Il comune si propone in particolare di valorizzare i seguenti propri
aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità: promuove
lo sviluppo civile, sociale, economico, la conservazione del patrimonio
artistico, culturale, storico e ambientale, sostiene le tradizioni e la
cultura locale anche favorendo l'incontro con le altre comunità'
e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed
all'attività amministrativa. Nell'ambito delle competenze conferite
dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la comunità
montana ed altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative
nei settori dei servizi sociali e dell'assetto ed utilizzazione del territorio,
dello sviluppo economico, della promozione culturale, sportiva, ricreativa,
turistica con il sostegno e la valorizzazione di tutte le risorse umane
e materiali presenti nel territorio.
Nello svolgimento delle proprie attività e funzioni, il comune
si avvale di opportune iniziative utili ai fini del raggiungimento del
miglior risultato, mediante gli strumenti della programmazione e anche
della consultazione delle forze politiche, sociali, economiche e culturali;
favorisce collegamenti con i propri emigrati, anche con l'adesione ad
enti specifici.
Instaura rapporti di collaborazione con regione, provincia, comunità
montana, comuni, enti pubblici.
Art. 7 - Pari opportunità.
Il comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna
nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione di pubblici
servizi.
Promuove, in particolare, la presenza dei due sessi nella giunta, nelle
commissioni consiliari, nelle commissioni di concorso, negli organi collegiali
e di decentramento, negli enti partecipati.
Il comune, al fine di programmare le politiche rivolte al conseguimento
delle pari opportunità tra uomini e donne, istituisce la commissione
per le pari opportunità: composizione, modalità di costituzione
e di funzionamento e compiti della commissione sono disciplinati dal regolamento.
Art. 8 - Principi in materia di diritti del contribuente.
- I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie si uniformano
ai principi in materia di statuto dei diritti del contribuente fissati
dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.
Gli atti e i provvedimenti amministrativi concernenti la materia tributaria
devono essere motivati e conformi agli altri principi fissati dalla legge
n. 212/2000, in quanto applicabili.
Ai contribuenti di tributi comunali sono assicurati i diritti, anche
di informazione ed accesso, e le garanzie previsti dalla legge n. 212/2000.