PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
2. PARTE ATTUATIVA
2.1 Adempimenti a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche
ed edilizie
Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti
ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative
e di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio
di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione
di impatto acustico (Art. 8 comma 4 legge quadro 447/95).
Le realizzazioni di nuovi insediamenti produttivi, le trasformazioni
nonché le opere la cui realizzazione, modifica o determina un potenziamento
dell'attività, richiede la presentazione della suddetta documentazione
di previsione di impatto acustico. Tali opere sono:
- nuovi insediamenti produttivi, ricettivi, direzionali e commerciali.
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane
secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere)
e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al DLgs. 30/04/92,
n. 285, e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati, pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia.
E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima
acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie
di insediamenti Art. 8 comma 3 legge quadro 447/95:
- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma
2.
Per le stesse strutture è altresì previsto l'accertamento
del rispetto degli indici acustici passivi allo scopo di limitare l'inquinamento
acustico all'interno degli ambienti abitativi, in ottemperanza del
D.P.C.M. 5/12/97.
2.2 Contenuti della documentazione di previsione di impatto acustico
La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà fornire
un'accurata previsione degli effetti acustici che deriveranno dalla
realizzazione del progetto.
La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà contenere:
- descrizione della tipologia dell'attività;
- ubicazione dell'insediamento e descrizione del contesto in cui
è inserito (indicazione zone acustiche del territorio interessato);
- dati ed informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione
delle sorgenti sonore. La descrizione di ogni sorgente dovrà
comprendere:
- tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
- ubicazione in planimetria e quota;
- livello di potenza sonora emessa (o alternativamente livello di
potenza sonora espresso ad una distanza di riferimento nota) e fattore
di direttività;
- E' da considerarsi sorgente sonora, di cui valutare gli effetti
di inquinamento acustico, il traffico veicolare indotto presunto;
- indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone e comunità
e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti
al rumore derivante dal nuovo insediamento o attività;
- indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell'attivazione
del nuovo insediamento, determinati analiticamente o attraverso rilevamenti
fonometrici, specificando il procedimento di calcolo o di misura;
- indicazione dei livelli sonori previsti in seguito all'attivazione
del nuovo insediamento o attività con evidenziazione della compatibilità/incompatibilità
con i limiti di legge identificati alle tabelle 1 e 2 riportate al paragrafo
1.2;
- descrizione delle eventuali opere di mitigazione previste allo scopo
di garantire il rispetto dei limiti fissati e determinazione di livelli
sonori previsti in seguito alla realizzazione delle stesse;
- planimetria comprendente l'insediamento e le aree circostanti
lo stesso, con indicazione di:
- punti ricettori;
- sorgenti sonore (comprese quelle non pertinenti all'insediamento
o attività);
- qualsiasi altra informazione ritenuta utile.
La documentazione di previsione di clima acustico dovrà contenere:
- rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione
del nuovo insediamento;
- eventuale determinazione dei livelli sonori previsti all'interno
degli ambienti abitativi del nuovo insediamento;
- valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento
previsto con i livelli di rumore presenti (all'esterno ed all'interno)
ed eventuali azioni progettuali conseguenti in relazione ai limiti previsti
dalle tabelle 1 e 2 del paragrafo 1.2.
La certificazione degli indici acustici passivi deve contenere la relazione
dettagliata con riportati i seguenti valori:
- i valori minimi di isolamento acustico per elementi divisori verticali
(interni e di facciata);
- i valori minimi di isolamento acustico per elementi orizzontali;
- i valori massimi di calpestio per elementi orizzontali;
- fissa i valori massimi di emissione per servizi a funzionamento continuo
(impianti di riscaldamento, areazione e condizionamento) e discontinuo
(ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria).
I valori limite per le grandezze sopra citate sono differenziate per
categorie nelle successive tab. A e B
Tab. A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI
TAB. B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI
E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (dBA)
Definizione dei parametri acustici richiesti:
- Rw - valori riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità
immobiliari;
- D2m,nT - isolamento acustico standardizzato di facciata;
- Ln,w - livello di rumore di calpestio normalizzato;
- LASmax - livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante
di tempo slow
- LAeq - livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata
A
2.3 Regolamentazione delle attività temporanee, manifestazioni
e spettacoli in luogo pubblico
Il Comune può rilasciare le autorizzazioni, anche in deroga ai
limiti di zona, per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo
ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.
Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che
si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.
Rientrano in tale disciplina i cantieri edili, i lavori con macchinari
rumorosi, nonché l'impiego di macchine per giardinaggio con
motore a scoppio, le attività sportive e ricreative fra le quali
ad esempio: motocross, go-kart e tiro al volo ed infine le emissioni sonore
derivanti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento
o manifestazioni analoghe. Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo
alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti
di animali cui provvede il I° comma dell'art. 659 del C.P.
Rif. Art. 6 comma 1 lettera h legge quadro 447/95
- Cantieri edili, stradali ed assimilabili: in caso di attivazione di
cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi
alla marcatura CEE recepita dalla normativa nazionale. Nel caso di uso
di attrezzature rumorose dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti
tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori
acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri
di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
- L'attivazione di macchine e l'esecuzione di lavori rumorosi, al di
sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali, escluso
il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00
alle ore 19.00.
Restano esclusi i cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino
urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed
elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas ecc.).
- Manifestazioni in luogo pubblico: sono da considerarsi attività
rumorose quelle a carattere temporaneo esercitate presso pubblici esercizi
a supporto dell'attività principale licenziata, (piano bar, serate
musicali, feste popolari ecc.), nonché le emissioni sonore derivanti
da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento
o prodotte da festival o manifestazioni analoghe allorquando le stesse
non superino le sessanta giornate nell'arco dell'anno. La localizzazione
sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali,
al tipo di manifestazione e al periodo. Il funzionamento delle sorgenti
sonore al di sopra dei limiti di zona è consentito dalle ore
8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00. Il limite massimo
da non superare (Leq) è di 70.0 dBA sempre che non vi sia apposita
disposizione comunale che consenta un limite di tipo superiore. Non
si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato
al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni.
- Macchine da giardinaggio: l'uso di macchine da giardinaggio con motore
a scoppio è consentito in tutti i giorni feriali dalle ore 8.00
alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e nei giorni festivi
dalle 16.00 alle 20.00. Le macchine dovranno comunque essere conformi
alla marcatura CEE recepita dalla normativa nazionale. Nel caso di uso
di attrezzature rumorose dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti
tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso
- Sono vietati l'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi
non utilizzati per fini tecnici o agricoli, nonché l'utilizzo
di dispositivi per fini pirotecnici professionali.
Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo
possono essere autorizzate dal Comune su richiesta scritta e motivata
dal soggetto interessato.
Per il rilascio delle concessioni in deroga si rende necessario la predisposizione
di una apposita domanda di autorizzazione redatta dal legale rappresentante
della ditta e contenente il tipo di attività, le sorgenti sonore,
gli orari previsti e il numero delle manifestazioni annue.
Dall'entrata in vigore del presente regolamento le aziende e i pubblici
esercizi dovranno produrre idonea documentazione tecnica che attesti il
rispetto dei limiti di zona.
Qualora venga accertato il superamento degli stessi, si dovrà
provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di mitigazione atto
al contenimento delle emissione sonore entro i limiti previsti dalle tabelle
1 - 2 paragrafo 1.2.
Gli insediamenti o attività che non presenteranno la suddetta
documentazione saranno ritenute automaticamente entro i limiti, qualora
in caso di controversia si accerti il superamento dei limiti le stesse
saranno oggetto delle sanzioni previste dalla legge quadro
447/95.