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Sei in: Home page > PRG > PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - 1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
In attesa che la Giunta Regionale adotti con proprio provvedimento le disposizioni attuative della Legge Quadro n. 447/95 si definiscono i seguenti adempimenti a carico delle amministrazioni comunali in conformità al quadro normativo attualmente vigente e in accordo con quanto definito da altre regioni.
La Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico.
L'art. 6 della Legge 447/95 stabilisce le seguenti competenze dei Comuni, da realizzarsi secondo leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:
La classificazione del territorio comunale in zone acustiche, congiuntamente ai rilevamenti fonometrici relativi allo stato di fatto, costituisce un'indispensabile base attraverso la quale procedere all'adozione del piano di risanamento acustico di cui al punto c) dell'art. 6 della legge 447/85.
L'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", prevede che i Comuni adottino la suddivisione del proprio territorio in zone corrispondenti alle seguenti classi acustiche:
La tabella 2 del D.P.C.M. 01/03/91 contiene i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti prodotti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, per i periodi diurno e notturno, da rispettare nelle diverse aree del territorio comunale.
Il D.P.C.M. 14/11/97 (decreto attuativo della Legge 447/95), pur lasciando inalterata l'articolazione tipologica delle zone indicate nel D.P.C.M. 01/03/91 ed i limiti massimi di immissione, stabilisce ulteriori prescrizioni per le singole sorgenti sonore (limiti di emissione) e fissa dei valori di attenzione e di qualità significativi ai fini dell'articolazione del piano di risanamento acustico.
I limiti di immissione rappresentano i massimi valori di rumore ammissibili prodotti dalla totalità delle sorgenti sonore (Tab. 1).
I limiti di emissione rappresentano i massimi valori di rumore ammissibili prodotti da ogni singola sorgente sonora (Tab. 2).
I valori di attenzione rappresentano soglie di esposizione al rumore il cui superamento impone l'obbligo di adottare il piano di risanamento acustico (Tab. 3).
I valori di qualità rappresentano l'obiettivo cui tendere attraverso le azioni di risanamento acustico (Tab. 4).
Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione (dBA)
Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione (dBA)
Tab. 3 - Valori di attenzione (dBA)
Tab. 4 - Valori di qualità (dBA)
L'art. 4 del D.P.C.M 14/11/97 fissa inoltre dei valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno all'interno degli ambienti abitativi. L'applicazione di tali limiti è vincolata al superamento di specifici valori di soglia diurni e notturni (al di sotto dei quali si ritengono gli ambienti abitativi indisturbati).
La strumentazione e le modalità di misura sono quelle indicate nel D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
Il piano di risanamento acustico deve essere predisposto in relazione a tutte le zone nelle quali le misure hanno evidenziato il mancato rispetto dei limiti di zona.
I Comuni entro i successivi dodici mesi dall'approvazione del piano di classificazione acustica definitiva provvedono alla predisposizione nonché all'adozione dei piani di risanamento acustico. Gli stessi sono tenuti a trasmetterne copia alla Provincia per la verifica della congruità con i piani di risanamento dei comuni contermini nonché copia alla Regione per l'inserimento nel piano regionale triennale d'intervento.
Nei casi di inerzia del Comune previsti dall'articolo 7, comma 3 della Legge Quadro n. 447/95, la Provincia territorialmente competente diffida il Comune a redigere il piano entro tre mesi; in caso di inottemperanza la Provincia nomina entro un mese un commissario ad acta.
Il consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano Regionale triennale d'intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della Legge Regionale del 10 Maggio 1999, n. 21.
Il Piano di risanamento acustico deve risultare coordinato con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale ed urbanistica.
Il Piano di risanamento acustico deve contenere per ogni area da risanare: