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PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

In attesa che la Giunta Regionale adotti con proprio provvedimento le disposizioni attuative della Legge Quadro n. 447/95 si definiscono i seguenti adempimenti a carico delle amministrazioni comunali in conformità al quadro normativo attualmente vigente e in accordo con quanto definito da altre regioni.

1.1 Adempimenti a carico dell'amministrazione comunale secondo la Legge 447/95

La Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico.

L'art. 6 della Legge 447/95 stabilisce le seguenti competenze dei Comuni, da realizzarsi secondo leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:

  1. classificazione acustica del territorio comunale;
  2. il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni già assunte ai sensi della lettera a);
  3. l'adozione dei piani di risanamento acustico;
  4. il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
  5. l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
  6. la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  7. i controlli di cui all'art. 14, comma 2 (funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti al rumore prodotto traffico veicolare e sorgenti fisse, al rumore prodotto da macchine rumorose e da attività svolte all'aperto, di controllo e di vigilanza per l'attuazione della legge ecc...);
  8. l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti di zona, per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

1.2 Classificazione acustica del territorio comunale

La classificazione del territorio comunale in zone acustiche, congiuntamente ai rilevamenti fonometrici relativi allo stato di fatto, costituisce un'indispensabile base attraverso la quale procedere all'adozione del piano di risanamento acustico di cui al punto c) dell'art. 6 della legge 447/85.

L'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", prevede che i Comuni adottino la suddivisione del proprio territorio in zone corrispondenti alle seguenti classi acustiche:

  • Classe I - Aree particolarmente protette
    Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
  • Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
    Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e con assenza di attività industriali e artigianali.
  • Classe III - Aree di tipo misto
    Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
  • Classe IV - Aree di intensa attività umana
    Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
  • Classe V - Aree prevalentemente industriali
    Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
  • Classe VI - Aree esclusivamente industriali
    Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La tabella 2 del D.P.C.M. 01/03/91 contiene i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti prodotti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, per i periodi diurno e notturno, da rispettare nelle diverse aree del territorio comunale.

Il D.P.C.M. 14/11/97 (decreto attuativo della Legge 447/95), pur lasciando inalterata l'articolazione tipologica delle zone indicate nel D.P.C.M. 01/03/91 ed i limiti massimi di immissione, stabilisce ulteriori prescrizioni per le singole sorgenti sonore (limiti di emissione) e fissa dei valori di attenzione e di qualità significativi ai fini dell'articolazione del piano di risanamento acustico.

I limiti di immissione rappresentano i massimi valori di rumore ammissibili prodotti dalla totalità delle sorgenti sonore (Tab. 1).

I limiti di emissione rappresentano i massimi valori di rumore ammissibili prodotti da ogni singola sorgente sonora (Tab. 2).

I valori di attenzione rappresentano soglie di esposizione al rumore il cui superamento impone l'obbligo di adottare il piano di risanamento acustico (Tab. 3).

I valori di qualità rappresentano l'obiettivo cui tendere attraverso le azioni di risanamento acustico (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione (dBA)

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione (dBA)

Tab. 3 - Valori di attenzione (dBA)

Tab. 4 - Valori di qualità (dBA)

L'art. 4 del D.P.C.M 14/11/97 fissa inoltre dei valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno all'interno degli ambienti abitativi. L'applicazione di tali limiti è vincolata al superamento di specifici valori di soglia diurni e notturni (al di sotto dei quali si ritengono gli ambienti abitativi indisturbati).

La strumentazione e le modalità di misura sono quelle indicate nel D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

1.3 Piano di risanamento acustico

Il piano di risanamento acustico deve essere predisposto in relazione a tutte le zone nelle quali le misure hanno evidenziato il mancato rispetto dei limiti di zona.

I Comuni entro i successivi dodici mesi dall'approvazione del piano di classificazione acustica definitiva provvedono alla predisposizione nonché all'adozione dei piani di risanamento acustico. Gli stessi sono tenuti a trasmetterne copia alla Provincia per la verifica della congruità con i piani di risanamento dei comuni contermini nonché copia alla Regione per l'inserimento nel piano regionale triennale d'intervento.

Nei casi di inerzia del Comune previsti dall'articolo 7, comma 3 della Legge Quadro n. 447/95, la Provincia territorialmente competente diffida il Comune a redigere il piano entro tre mesi; in caso di inottemperanza la Provincia nomina entro un mese un commissario ad acta.

Il consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano Regionale triennale d'intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della Legge Regionale del 10 Maggio 1999, n. 21.

Il Piano di risanamento acustico deve risultare coordinato con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale ed urbanistica.

Il Piano di risanamento acustico deve contenere per ogni area da risanare:

  • la caratterizzazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, attraverso la quale individuare gli elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
  • l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
    • obiettivi da perseguire;
    • azioni da attivare;
    • strumenti da utilizzare;
  • l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione dell'intervento;
  • l'indicazione delle priorità, delle modalità, e dei tempi per il risanamento;
  • la stima degli oneri finanziari di competenza del Comune e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
  • eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal Piano.